

Premessa
Oggetto del presente protocollo sono le procedure finalizzate all’assistenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci (anche salvavita) in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto alla salute, al benessere e allo studio.
L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.
Visto il PROTOCOLLO DI INTESA tra MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO e REGIONE LAZIO “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico”, sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli studenti con patologie croniche o assimilabili che frequentano l’IIS “V. Giustiniani”.
Visto l’Art. 2 - Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola, è necessario che:
[Per i riferimenti normativi, i soggetti coinvolti, l'Iter procedurale/Modulistica, la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico, le competenze e gli impegni del Dirigente Scolastico, del personale scolastico e delle famiglie, la gestione delle emergenze, la somministrazione durante le attività didattiche esterne all’edificio scolastico e l'auto-somministrazione del farmaco da parte dello studente si rimanda all'attenta lettura del testo integrale della comunicazione n. 16, pubblicata qui di seguito, ndr]
Modulo di richiesta alla DS/Responsabile Struttura Formativa per la somministrazione dei farmaci
Con la presente si precisa, alle famiglie e al personale scolastico: che le norme scolastiche prevedono che gli studenti, reduci da infortuni di varia natura, non possano frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi.
Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta di riammissione alla Dirigente Scolastica, corredata da certificazione nella quale si attesti che lo studente, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura) è idoneo alla frequenza scolastica.
Ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento dell’infortunio, è necessaria una ulteriore CERTIFICAZIONE MEDICA che attesti espressamente la non sussistenza di ostacoli alla frequenza delle lezioni da parte dello studente
In particolare, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso di studenti temporaneamente deambulanti con stampelle o sedie a rotelle, verrà valutata caso per caso.
Può essere previsto un ingresso e/o una uscita lievemente posticipati per evitare i momenti di ressa, ma, pur adottando le precauzioni onde evitare pericolosi contatti con i compagni o per agevolare movimenti dell’infortunato/a all’interno dell’aula, SI RICORDA che la scuola è un ambiente ad alto affollamento e non è sterile (in caso di punti o ferite).
Inoltre, lo studente deve essere autonomo per affrontare una eventuale evacuazione in caso di emergenza.
Si raccomanda un contributo fattivo per una efficace organizzazione. Si richiama l’attenzione dei docenti, in particolare dei coordinatori di classe, sull’applicazione della norma affinché il rientro a scuola degli studenti con prognosi non sia consentito senza l’autorizzazione della Dirigente Scolastica. Si invita pertanto a segnalare alla Dirigenza eventuali presenze di studenti che rientrano da infortunio senza idonea documentazione.
Alle famiglie si richiede il rispetto dell’iter sopra descritto, compilando la “RICHIESTA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO INFORTUNIO” (allegata alla circolare) e corredandola della certificazione medica richiesta. Non verranno prese in considerazione le richieste incomplete.
Allegato - Modulo riammissione studenti dopo infortunio
Visto l’art. 1 della L. 584/1975; Visto il D.P.C.M. 14.12.1995
Visto l’art. 51 della L. 3/2003
Visto l’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004
D.L. 104/2013 (art. 4, commi 1 3 segg)
L. 128/2013
si ricorda
che in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, locali di condivisione comune, bagni, laboratori) è espressamente vietato fumare; suddetto divieto si estende anche nei locali definiti nella planimetria catastale come pertinenze.
Chiunque trasgredirà la Legge sarà sanzionato (secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. 584/1975, poi sostituito dall’art. 52 della L. 448/2001) con una multa, la cui entità sarà compresa tra i 27,50 euro fino ad arrivare ai 275,00 euro, che sarà comminata dalla Dirigente Scolastica, dai responsabili individuati per tale vigilanza, da qualsiasi preposto.
Tale sanzione sarà raddoppiata se la violazione risulterà commessa in presenza di bambini fino ai 12 anni di età o di donne in stato di gravidanza o, ancora, di persone affette da patologie allergiche.
L’art. 4 comma 2 del D.L. 104/2013 estende il divieto anche all’uso delle sigarette elettroniche secondo le stesse modalità previste per le sigarette normali.