Con la presente si precisa, alle famiglie e al personale scolastico: che le norme scolastiche prevedono che gli studenti, reduci da infortuni di varia natura, non possano frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi.
Tuttavia, il genitore può presentare apposita richiesta di riammissione alla Dirigente Scolastica, corredata da certificazione nella quale si attesti che lo studente, nonostante l’infortunio subito o l’eventuale impedimento (gessi, fasciature, punti di sutura) è idoneo alla frequenza scolastica.
Ove il referto medico sia quello rilasciato dagli enti ospedalieri al momento dell’infortunio, è necessaria una ulteriore CERTIFICAZIONE MEDICA che attesti espressamente la non sussistenza di ostacoli alla frequenza delle lezioni da parte dello studente
In particolare, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici, la richiesta di accesso di studenti temporaneamente deambulanti con stampelle o sedie a rotelle, verrà valutata caso per caso.
Può essere previsto un ingresso e/o una uscita lievemente posticipati per evitare i momenti di ressa, ma, pur adottando le precauzioni onde evitare pericolosi contatti con i compagni o per agevolare movimenti dell’infortunato/a all’interno dell’aula, SI RICORDA che la scuola è un ambiente ad alto affollamento e non è sterile (in caso di punti o ferite).
Inoltre, lo studente deve essere autonomo per affrontare una eventuale evacuazione in caso di emergenza.
Si raccomanda un contributo fattivo per una efficace organizzazione. Si richiama l’attenzione dei docenti, in particolare dei coordinatori di classe, sull’applicazione della norma affinché il rientro a scuola degli studenti con prognosi non sia consentito senza l’autorizzazione della Dirigente Scolastica. Si invita pertanto a segnalare alla Dirigenza eventuali presenze di studenti che rientrano da infortunio senza idonea documentazione.
Alle famiglie si richiede il rispetto dell’iter sopra descritto, compilando la “RICHIESTA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO INFORTUNIO” (allegata alla circolare) e corredandola della certificazione medica richiesta. Non verranno prese in considerazione le richieste incomplete.
Visto l’art. 1 della L. 584/1975; Visto il D.P.C.M. 14.12.1995
Visto l’art. 51 della L. 3/2003
Visto l’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004
D.L. 104/2013 (art. 4, commi 1 3 segg)
L. 128/2013
si ricorda
che in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, locali di condivisione comune, bagni, laboratori) è espressamente vietato fumare; suddetto divieto si estende anche nei locali definiti nella planimetria catastale come pertinenze.
Chiunque trasgredirà la Legge sarà sanzionato (secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. 584/1975, poi sostituito dall’art. 52 della L. 448/2001) con una multa, la cui entità sarà compresa tra i 27,50 euro fino ad arrivare ai 275,00 euro, che sarà comminata dalla Dirigente Scolastica, dai responsabili individuati per tale vigilanza, da qualsiasi preposto.
Tale sanzione sarà raddoppiata se la violazione risulterà commessa in presenza di bambini fino ai 12 anni di età o di donne in stato di gravidanza o, ancora, di persone affette da patologie allergiche.
L’art. 4 comma 2 del D.L. 104/2013 estende il divieto anche all’uso delle sigarette elettroniche secondo le stesse modalità previste per le sigarette normali.
In riferimento alle pause ricreative e alla gestione quotidiana delle uscite dall’aula, si richiama l’at- tenzione di tutto il personale docente e non docente sulla delicatezza di questi momenti. Per garantire la massima sicurezza, si richiede la collaborazione di tutto il personale presente in sede, anche se non direttamente impegnato in aula.
1. Doveri del personale docente e vigilanza:
2. Regole di comportamento per gli studenti:
3. Utilizzo degli spazi esterni e della palestra:
Consapevoli di quanto le pause ricreative rappresentino un importante momento di svago e di recupero fisico e mentale, si auspica una responsabile e matura gestione da parte degli studenti. Si invitano tutti i ragazzi a mantenere un comportamento corretto, a rispettare le persone e gli ambienti e a non lasciare rifiuti per terra, in conformità con quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.
Secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti del 7 settembre 2026, accogliendo le indicazioni del D.P.R n° 122 del 2009 art. 14 comma 7 e della CM n.20 prot. 1483 del 4 marzo 2011 non vengono computate le assenze dovute a:
Per il riconoscimento della deroga le famiglie dovranno provvedere a consegnare idonei giustificativi unicamente per le assenze sopra esplicitate ed entro e non oltre 5 gg dal rientro dello studente a scuola.
[Per il tutte le informazioni sul calcolo del limite massimo di assenze annuali e sugli articoli del Regolamento di Istituto relativi alle uscite anticipate e alle entrate posticipate si rimanda all'attenta lettura della comunicazione n. 11, pubblicata qui di seguito, ndr]